Art. 3.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante istituzione presso il Ministero della giustizia di un apposito fondo di solidarietà, alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento dei compensi liquidati ai curatori delle procedure fallimentari, nelle procedure chiuse con attivo. Il maggiore onere non coperto ai sensi del presente comma, è posto a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.